Con appendice di variazione n. 70 del 16 settembre 2024, riferita al contratto di assicurazione RC professionale a valere per i professionisti iscritti alla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, l’assicuratore ha precisato che la polizza in convenzione, per coloro che l’hanno sottoscritta o decidessero di farlo, prevede espressamente che siano oggetto di copertura assicurativa per danni cagionati a terzi, anche le attività connesse con la pratica della venipuntura, purché esercitata dai soggetti abilitati dalla legge ed iscritti agli elenchi speciali all’uopo costituiti con delibere del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.