Informativa in merito alle iscrizioni all’Ordine degli Educatori socio pedagogici – legge 55/2024 – iscritti ESE

LAVORARE IN AFRICA
Occupazione laureati professioni sanitarie

La legge 3/2018 ha istituito gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie e relativi albi delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM e PSTRP).
Il decreto ministeriale 13 marzo 2018 ha regolamentato la costituzione degli albi delle
professioni sanitarie con obbligo di iscrizione per i professionisti in possesso di laurea abilitante
all’esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Tra gli albi costituiti vi è quello degli Educatori professionali, professione individuata dal decreto ministeriale 520/1998.
Il decreto ministeriale 9 agosto 2019 ha disciplinato l’istituzione degli elenchi speciali ad
esaurimento (ESE) costituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP, per consentire a coloro che “svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni” di “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento”.
La legge 55/2024 ha previsto l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed
educative e la formazione degli albi dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio pedagogici.
Tenendo conto delle norme sinora richiamate, non sussiste alcuna modifica sull’obbligo di iscrizione all’albo o all’ESE (elenco speciale ad esaurimento) degli Educatori professionali di cui al DM 520/1998, il cui esercizio professionale è previsto in ambito sanitario, socio sanitario, socio-assistenziale e penitenziario, come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 4 del DM
520/1998, “in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio,
nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”.

La legge 55/2024 introduce l’organizzazione ordinistica delle professioni pedagogiche ed
educative, il cui ambito di operatività è quello già previsto dalla legge 205/2017 e successive
modifiche e integrazioni, vale a dire limitatamente agli aspetti educativi e agli apprendimenti
estrinseci alla trattazione delle dimensioni di disfunzionalità che sono di competenza di altri
professionisti tra i quali l’Educatore professionale di cui al DM 520/1998.

Resta del tutto confermato il campo proprio e riservato di esercizio professionale dell’Educatore professionale di cui al DM 520/1998, la cui descrizione in sintesi è riportata alla pagina 7 della brochure informativa della FNO TSRM e PSTRP.

In riferimento a quanto sopra esposto, si rappresenta che:
1) gli iscritti agli ESE degli Ordini della FNO TSRM e PSTRP possono continuare ad esercitare
le funzioni previste e finora esercitate nell’ambito dei Servizi nei quali lavorano per i requisiti e le
competenze riconosciute dall’elenco speciale ad esaurimento;
2) non vi è alcun obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle professioni pedagogiche ed
educative per coloro che sono regolarmente iscritti agli albi o agli ESE degli Ordini TSRM e
PSTRP e che intendono continuare a svolgere le attività previste dal profilo professionale di cui al
DM 520/1998;
3) non sussiste un divieto alla doppia iscrizione per l’ESE che, permanendo naturalmente
iscritto presso l’Ordine TSRM e PSTRP, desideri iscriversi contemporaneamente all’Ordine delle
professioni pedagogiche ed educative, per quanto non se ne ravvisi la necessità ai fini dell’esercizio
professionale di cui al DM 520/1998.

 

 

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