Si riporta la nota della FNO TSRM PSTRP del 29 febbraio 2024:
con un recente parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, reso nell’ambito di una controversia concernente l’apertura di uno studio di Igiene orale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, è riemersa la tesi della asserita necessaria compresenza dell’Odontoiatra nell’operatività dell’Igienista dentale.
Ebbene, tale pronuncia non introduce alcuna novità. Come chiarito in seno ad altro contenzioso nella Regione Sicilia, con una sentenza resa dall’Autorità Giudiziaria penale in esito ad una articolata e completa istruttoria, non sussiste il suddetto limite per la legittimità dell’operato dell’Igienista dentale. Ciò, per i noti principi di autonomia e responsabilità contenuti nelle leggi n. 42/1999, n. 251/2000, n. 43/2006, n. 24/2017 e n. 3/2018.
Di tal che, in conformità a tali chiari elementi e ai documenti di posizionamento pubblicati dalla nostra Federazione nazionale, sia per tutte le professioni sanitarie, sia per la nostra – nell’esercizio di funzioni sussidiarie dello Stato di rappresentanza della professione e di salvaguardia dell’indipendenza degli iscritti, che erogano prestazioni essenziali per i cittadini -, in virtù della nostra legge professionale, dell’ordinamento didattico universitario e del codice deontologico, non sussiste alcuna subordinazione dell’Igienista dentale rispetto all’Odontoiatra, bensì vi è una proficua e paritetica sinergia nell’interesse della persona assistita, essendo la indicazione un elemento che precede e non si ingerisce nello svolgimento di tutte le nostre competenze tipiche e riservate costituenti il “campo proprio” che connota la nostra autonomia e responsabilità
professionale.
Si tratta di disposizioni chiare, anche per quanto attiene all’apertura in autonomia di uno studio da parte di un Igienista dentale, come da articolo 11 del vigente codice deontologico emanato dietro approvazione del Consiglio nazionale della nostra Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP e pubblicato il 5 gennaio 2022.
Pertanto, l’insieme di norme, atti e documenti consistente nelle leggi che regolano la nostra professione, nel vigente codice deontologico e nella nota sentenza del Tribunale penale di Messina permette a tutti e ciascuno di noi di rispondere a eventuali messe in discussione della nostra identità e dignità professionale: in
un contesto che, peraltro, vede al centro i cittadini fruitori delle prestazioni, a cui vantaggio l’ordinamento ha istituito tutte e ciascuna delle infungibili, autonome e responsabili professioni sanitarie cui apparteniamo.