Obblighi previdenziali per gli Assistenti sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP – Interpello ai sensi dell’art. 9 del Dlgs del 23 aprile 2004, n. 124.

Responsabilità professionale
Relazione SPePA – analisi, valutazione e commento dei dati relativi al questionario predisposto dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP e riferiti all’obbligo assicurativo anno 2023

La FNO TSRM PSTRP ha ricevuto dall’ENPAPI la comunicazione prot. 195/2002 del 12 ottobre 2022, inviata anche agli Ordini territoriali, con la quale viene rappresentato in riferimento agli
esercenti la professione di Assistente sanitario che “nonostante il relativo Albo di appartenenza – già in essere presso i preesistenti Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) – sia confluito, in ossequio dell’articolo 4 comma 10 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai sensi dall’articolo 1, comma 2 seconda parte del Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, all’interno dell’Ordine dei TSRM e PSTR, nulla è mutato per quanto concerne l’Ente di Previdenza di riferimento che, pertanto, è rimasto l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), per il quale pertanto permane e sussiste l’obbligo di contribuzione obbligatoria sia per coloro che erano già iscritti in vigenza del precedente regime professionale, sia per i professionisti di nuova iscrizione, ossia per coloro i quali hanno iniziato la loro attività a decorrere dall’anno 2018”.

Secondo l’ENPAPI, sarebbe pertanto “opportuno, anche al fine di evitare il versamento
contributivo in favore di gestioni previdenziali errate – prima fra tutte la Gestione Separata INPS – e conseguentemente incorrere in sanzioni, o aggravio di costi, di informare e confermare ai
professionisti iscritti con la qualifica di Assistenti Sanitari di provvedere alla propria tempestiva
iscrizione presso l’ENPAPI e, più in generale, al rispetto della sua vigente regolamentazione
previdenziale. La modifica legislativa del 2018, infatti, non è intervenuta sui profili di natura
previdenziale, che pertanto sono rimasti del tutto immutati, conservando ENPAPI quale Ente di
riferimento per la professione degli Assistenti Sanitari”.

Ciò premesso, la FNO TSRM PSTRP nutre forti perplessità circa la sussistenza dell’obbligo
di iscrizione degli Assistenti sanitari rappresentato dall’ENPAPI, non potendosi ravvisare una fonte
normativa di rango primario in tal senso; di conseguenza, prima di dare eventuale seguito alla richiesta di “informare e confermare ai professionisti iscritti con la qualifica di Assistenti Sanitari di provvedere alla propria tempestiva iscrizione presso l’ENPAPI”, ha interesse a ricevere chiarimenti in merito da parte di Codesto Ministero.

La FNO TSRM PSTRP, nel proprio ruolo istituzionale di supporto e indirizzo agli Ordini ed ai loro iscritti, propone interpello ai sensi dell’art. 9 del Dlgs del 23 aprile 2004, n. 124 sul seguente quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: “Per gli esercenti la professione di Assistente sanitario confluiti ed iscritti al relativo Albo di appartenenza presso gli Ordini TSRM e PSTRP, sussiste l’obbligo di iscrizione e di contribuzione obbligatoria nei confronti dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)?”.

Nelle more della risposta, la scrivente Federazione si asterrà dal dare seguito alla richiesta dell’ENPAPI al fine di evitare di incorrere in responsabilità; gli Ordini TSRM e PSTRP, ai
quali la presente è inviata per conoscenza, sono invitati ad adottare la medesima cautela.

 

 

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