ad integrazione di quanto già contenuto nella circolare 41/2023, relativa alle elezioni dei soggetti di rappresentanza interna nazionale dei Massofisioterapisti (MFT), e con riferimento agli iscritti con riserva all’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti di cui all’art. 15-bis DL 34/2023, come convertito con legge 56/2023, si precisa quanto segue.
L’art. 15-bis DL 34/2023 indica che “L’iscrizione diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”.
L’art. 3 del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti interni degli iscritti agli ESE dei
Massofisioterapisti, prevede che “Hanno diritto di voto tutti gli iscritti agli ESE dei Massofisioterapisti. Tutti gli iscritti agli ESE dei Massofisioterapisti che abbiano presentato la
propria candidatura sono eleggibili, a maggioranza relativa dei voti”, quindi non anche gli iscritti con riserva di cui all’art. 15-bis DL 34/2023.
Pertanto, richiamando quanto sopra esposto e tenuto conto che l’individuazione di una rappresentanza interna nazionale dei Massofisioterapisti non è un atto previsto dalla normativa vigente, il Comitato centrale, nella seduta del 29 giugno, ha deliberato all’unanimità che gli iscritti con riserva agli elenchi speciali ad esaurimento dei MFT di cui all’art. 15-bis DL 34/2023 non rientrano nell’elettorato passivo e attivo.