Chiarimenti in merito all’obbligo di formazione ECM per i Massofisioterapisti

55° Congresso Nazionale AIORAO – Ortottica pediatrica…e non solo
Pubblicato il decreto ECM – Proroga obbligo formativo
  • NOTA “chiarimenti obbligo formazione massofisioterapisti 27 04 2021”: la professione di massofisioterapista non rientra, al momento, tra le professioni sanitarie soggette all’obbligo formativo ECM, pertanto i nominativi degli esercenti tale professione non vengono trasmessi in anagrafe Co.Ge.A.P.S. Age.Na.S. spiega che «sono destinatari dell’obbligo ECM i soli professionisti sanitari, qualificati come tali dalla normativa di riferimento» e che «la Commissione nazionale per la formazione continua non ha il potere di estendere l’obbligo formativo ECM alla categoria professionale dei massofisioterapisti, in quanto non riconducibile ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM, come previsto dalla normativa vigente».
    Nella stessa Nota, si specifica altresì che, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato delle prestazioni che a qualsiasi titolo sono esercitate nell’ambito della salute, tutto il personale che a qualsiasi titolo vi opera sia tenuto all’aggiornamento professionale continuo. Tale aggiornamento può essere riconducibile all’ECM per gli iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 poiché in possesso, prima della legge n. 145 del 2018, di un titolo che ha consentito l’esercizio delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all’obbligo ECM, e un obbligo formativo non riconducibile all’ECM per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM.

 

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