l’art. 22-bis del DL 18/2020 ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid-19, da erogarsi secondo le modalità di attuazione di cui al DM 22 settembre 2022.
La circolare INAIL del 3 gennaio 2023, n. 1 fornisce indicazioni circa l’elargizione economica del fondo.
Il beneficio spetta ai superstiti del sanitario deceduto che abbia contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 e, in particolare:
– al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
– o, in mancanza dei primi, ai genitori naturali o adottivi.
Il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, quale causa/concausa del contagio da Covid-19.
La domanda deve essere presentata tramite l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19”, disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta
d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi), entro il 4 marzo 2023.
All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:
• titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate;
• contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020-31 marzo 2022;
• documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020-31 marzo 2022.
La gestione e l’istruttoria delle istanze è affidata all’INAIL e l’indennizzo sarà corrisposto una tantum e sarà materialmente erogato dall’INAIL a seguito di approvazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Fermo restando che il Fondo predisposto è complessivamente pari a 15 milioni di euro, l’ammontare eventualmente elargito al singolo dipenderà dal numero dei richiedenti.