si riportano le deliberazioni in materia di Educazione continua in medicina approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) nel corso della riunione del 24 marzo 2022 e pubblicate sul sito AgeNaS in data 21 aprile 2022.
Di seguito vengono riassunti gli aspetti di maggior rilevanza di ciascuna delibera:
Per la “modifica della disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche”” è stato stabilito che sarà modificato il contenuto del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario come segue: i professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società scientifiche e dalle Associazioni tecnico-scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto. Al fine di ottenere il riconoscimento in questione, il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori, nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della relativa procedura di approvazione in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato etico competente, se prevista. […] Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida: • 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi; • 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; • 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
Riguardo la “sottoposizione all’obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023” è precisato che, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
Con la “proroga, fino al 31 dicembre 2022, l’utilizzo della modalità formativa della “RES-Videoconferenza” per gli utenti che si connettono individualmente all’evento ECM” la Commissione nazionale per la formazione continua intende agevolare la fruizione di eventi formativi, ritenendo che le esigenze che giustificano lo svolgimento di eventi con connessione individuale a distanza, anche connesse alla pandemia tuttora in corso, prescindono dalla sussistenza dello stato di emergenza.