Assemblea ordinaria 2019 – Elezioni Commissioni d’Albo

Hello world!
Gli Ordini della Toscana informano i cittadini

16 novembre: assemblea ordinaria – 14 e 15 dicembre: elezioni Commissioni d’Albo. 

 

Dal Regolamento:
Se la presentazione della lista viene formalizzata attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica certificato (PEC) quest’ultimo deve essere inviato a cura del referente di lista e corredato da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari. La stessa procedura vale per la presentazione delle candidature singole.

Orari apertura uffici dell’Ordine per la presentazione delle candidature: 14/11/2019 e 21/11/2019 dalle ore 15:00alle ore 18:00.
Telefonare ufficio per eventuali problemi e/o appuntamenti.

Come arrivare alla sede delle assemblea del 14/12/2019 – mappa – trasporti – parcheggi – Le Officine Garibaldi

Come arrivare alla sede del seggio del 15/12/2019 -Uffici Ordine VIA NOVECCHIO 11 – 56121 Pisa


Come arrivare alla sede delle assemblea del 16/11/2019 – mappa – trasporti – parcheggi – Le Officine Garibaldi

 

Elezioni delle Commissioni d’Albo 2019- 2023 domande frequenti

 

Cosa sono e cosa fanno le Commissioni d’Albo?

  • Sono organi di tipo collegiale, costituiti da un numero minimo di 5 rappresentanti, a cui è affidato l’autogoverno delle rispettive professioni.
  • Propongono al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista.
  • Propongono i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’albo.
  • Esercitano le funzioni gestionali della professione, nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dal regolamento.
  • Collaborano con l’Ordine e con le autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che interessano la professione.

Come si eleggono le Commissioni d’Albo?

Le procedure e le modalità elettive delle Commissioni d’Albo sono definite dal Decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018si precisa che, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

  • L’assemblea per il rinnovo delle cariche, avviene nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade, dopo la prima elezione.
  • La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti
  • L’avviso di convocazione è inviato tramite posta prioritaria, (PEC) almeno 20 giorni prima dell’inizio delle votazioni.
  • Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo, compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori dell’Ordine.
  • Le liste dei candidati, devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato
  • La singola candidatura deve essere presentata entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la sede dell’ordine.
    L’ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale
  • Una volta completato l’iter elettorale, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario
  • Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente di seggio
  • Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione gli eletti, si riuniscono per la prima volta.

Quanto durano in carica?

  • Gli eletti restano in carica per quattro anni.
  • In caso di riduzione della metà dei membri della Commissione d’Albo, si procede entro 15 giorni ad elezioni suppletive ed i membri eletti in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Possono essere sciolte le commissioni d’albo?

  • Possono essere sciolte quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

Qualora le Commissioni di albo non vengano costituite, le loro attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del d.lgs. C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni, spettano al Consiglio Direttivo dell’Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’Albo della professione sanitaria interessata (art. 4, decreto sulle Commissioni d’Albo del 30 luglio 2019).

Skip to content